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Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie

Inviato da jifko 
Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
06.03.2004 - 14:23
Dal codice civile (art. 1341):

"Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenza, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".

In questo articolo si fa riferimento alle cosiddette clausole vessatorie, ovvero quelle particolari condizioni contrattuali che possono risultare particolarmente onerose per uno dei due contraenti, soprattutto quando tali clausole vengano decise ed inserite da una sola delle parti, unilateralmente.

Ora, perché la modifica delle condizioni dei piani autoricaricanti, per potere entrare in vigore deve (giustamente) essere approvata dalla controparte, il problema è se è legale ritenere l’effettuazione di una ricarica accettazione di una clausola manifestamente vessatoria. Infatti nei casi di clausole vessatorie le modifiche, per potere entrare in vigore, dovrebbero essere approvate per iscritto, e cioè esplicitamente firmate (con una firma per ogni clausola vessatoria, distinta dalla firma generica del contratto).

C’è qualche esperto di diritto che mi può dare un parere legale in merito? E' possibile rivolgersi alle associazioni dei consumatori per denunciare questo sopruso?


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
06.03.2004 - 15:22
E' la questione che io ho posto nella mia segnalazione a due associazioni di consumatori.

Quando nel 1998 ho acquistato la mia Tim card che conservo ancora, nella parte finale ci sono specificate le condizioni del servizio prepagato, che accettavo incondizionatamente all'apertura della Tim card.

Tra queste condizioni, non è specificata la clausola che permette a tim la modifica di una tariffa dandone preavviso di 30 giorni.
Questa clausola è prevista nella Decreto Presidente della Repubblica che disciplina tutti i regolamenti degli operatori di telecomunicazioni, ma che io all'apertura della mia Tim card non ho accettato in quanto non citato.

In un eventuale giudizio davanti ad un giudice di pace, io porterei la mia tim card e le clausole che ho accettato nella sua apertura....Tim dovrà dimostrare che io ho accettato un contratto che prevedeva quella clausola di modifica.

Sono comunque in attesa di una risposta dalle due associazioni di consumatori, prima di muovermi con un ricorso al giudice di pace.
Bene accetti comunque consigli da qualche legale che ci legge.


MJ
Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
06.03.2004 - 16:04
2 cose:
- quando tu ricarichi sottoscrivi un contratto che è insito nell'operazione di ricarica.
- DPR è è una legge che può modificare i rapporti in atto..


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
06.03.2004 - 16:17
Se quando ricarico accetto una clausola....devo essere informato della clausola che sto per accettare con la ricarica.


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
06.03.2004 - 16:38
quando tu accetti un contratto la presunzione di nn conoscenza è solo x le clausole che la parte proponente ti propina al posto di quelle previste legislativamente x avere condizioni migliori e nn x le clausole generali previste legislativamente che intervengano nel caso in cui nn ci sia una pattuizione specifica al riguardo(tu puoi dire di nn aver conosciuto le prime, cioè quelle imposte subdolamente dalla tim, ma nn puoi dire di nn aver aver conosciuto le seconde, cioè quelle previste dalla legge).
Esempio:
la regola generale che dispone la legge è che i gestori possano variare le tariffe con un mese di anticipo e questa pattuizione vale come regola generale se nn c'è una clausola specifica che regoli la cosa al riguardo:
Omnitel e wind nn hanno nessuna clausola che regoli questo punto nei loro contratti...viene quindi applicata in caso di variazione la clausola generale...
Tim invece ha sul punto una clausola specifica, che nn è vessatoria xchè va a vantaggio del cliente, e cioè che qualsiasi modifica varrà solo dall'esaurimento del credito residuo.Nn essendo vessatoria nn ha neanche bisogno di essere firmata alla fine del contratto una seconda volta.....
CHe significa tutto ciò? CHe la Tim può variare le proprie tariffe dando almeno un mese di anticipo ma che x i vecchi clienti la variazione della tariffa potrà essere applicata solo una volta esaurito il credito residuo(cosa che la TIm ha intenzione di fare con la modifica al piano a190). Il fatto che la TIm ha scritto che con la ricarica vengono accettate le nuove condizioni è un fatto abbastanza logico xchè la ricarica di solito viene fatta quando il credito è esaurito,no?Se viene fatta prima che venga esaurito il credito è un chiaro segno di voler accettare le nuove condizioni contrattuali xchè altrimenti nn ricaricherei sapendo che posso continuare a finirmi il credito alle vecchie condizioni come il contratto prevede(ma una volta esaurito il credito nn posso pretendere di continuare ad avere le vecchie condizioni...)
IL problema ora è questo: chi vuole continuare ad avere queste stesse condizioni nn deve esaurire il credito xchè una volta che lo farà la Tim sarà legittimata a cambiare la tariffa.....
Se xò la TIm onde evitare di tenere schede col vecchio profilo decide di nn far prorogare la durata delle schede con il ricevimento dei bonus(come sembra da indiscrezioni ricevute e scritte nel post TIm 10 e lode) costringendo così tra un anno a caricare compie un illecito contrattuale xchè è espressamente previsto dalle clausole del contratto che il ricevimento del bonus proroga la validità della sim di 12 mesi più uno x ricevere e QUESTO NN è UN REGALO CHE FA LA TIM(come vorrebbero far credere certi operatori quando si parla dei bonus..."è una cosa in più che diamo quindi possiamo modificarli quando vogliamo";) ma una condizione contrattuale quindi va rispettata fino all'esaurimento del credito residuo...dopo potrà essere modificata....
Discorso diverso è x la proroga di un anno data dall'attivazione di carte servizi e via dicendo...li nn c'è scritto da nessuna parte nel contratto che debbano prolungare la durata della scheda quindi se, la TIm vuole, dalla prossima promozione può decidere che l'eventuale adesione nn comporta la proroga della sim di 12 mesi più uno x ricevere....
Spero con questo intervento di aver chiarito gli aspetti legali della faccenda..se avete altri dubbi chiedete pure o contattatemi alla mia email privata data dal mio nick senza 1 @tiscali.it li se vorrete vi posso dare anche il cel se volete x chiedermi ulteriori spegazioni

Ps.. nel caso di variazione illecita prima di andare dal giudice di pace bisogna esperire un tentativo di conciliazione obbligatorio davanti alla camera di commercio...


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
06.03.2004 - 16:41
P.p.s. la regolarità della variazione sotto il profilo civilistico dell' a190 nn toglie che la stessa contrasti fortemente con la legge sulla privacy e che potrebbe essere bocciata da questo punto di vista da parte del garante


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
06.03.2004 - 16:49
Grazie Pavonis per la tua accurata analisi. A questo punto dovremmo solo stare attenti che la TIM non modifichi a tutti la regola per la quale il bonus prolunga la validità della TIM Card, anche a quelli che non hanno ricaricato dopo il 26 aprile. Purtroppo penso tu abbia ragione anche per il resto, e cioè che a credito esaurito (e con la conseguente ricarica) la TIM potrà imporci queste schifose "rimodulazioni" dell'offerta! :-(


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
06.03.2004 - 16:51
infatti quella sarebbe , purtroopo l'unica variazioen illegale contro la quale si potrebbe ricorrere facilemente, e altrettanto facimente vincere...se avete bisogno il mio email ve l'ho dato....
CIao a tutti...


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
06.03.2004 - 17:22
pavonis1 ha scritto:

>> Se xò la TIm onde evitare di tenere schede col vecchio profilo
> decide di nn far prorogare la durata delle schede con il
> ricevimento dei bonus(come sembra da indiscrezioni ricevute e
> scritte nel post TIm 10 e lode) costringendo così tra un anno a
> caricare compie un illecito contrattuale xchè è espressamente
> previsto dalle clausole del contratto che il ricevimento del
> bonus proroga la validità della sim di 12 mesi più uno x
> ricevere e QUESTO NN è UN REGALO CHE FA LA TIM(come vorrebbero
> far credere certi operatori quando si parla dei bonus..."è una
> cosa in più che diamo quindi possiamo modificarli quando
> vogliamo";) ma una condizione contrattuale quindi va rispettata
> fino all'esaurimento del credito residuo...dopo potrà essere
> modificata....

Perfettamente d'accordo...
In tal caso se fosse vera questa ulteriore storia del bonus, si tratterebbe ovviamente di una nuova modifica del piano tariffario,e di conseguenza dovrebbe partire solo dalla prima operazione di ricarica successiva all'esaurimento del credito.
Insomma analogamente a quanto avverrà dal 26 Aprile con la modifica già apportata.

Massimo

Massimo


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
06.03.2004 - 17:45
Scusate ragazzi, ma una domanda si impone : se anzichè erogare 1,86 ogni 50 minuti di chiamate e SMS ricevuti, TIM avesse aumentato il bonus, variando anche in questo caso le clausole contrattuali, vi sareste improvvisati tutti quanti azzecca-garbugli ?
State pur certi che prima di muoversi in tal senso, fior fiore di avvocati hanno valutato ogni possibile conseguenza e strascico giudiziario.
E' una lotta contro i mulini a vento...


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
06.03.2004 - 18:22
no, nel caso di modifiche in melius nn c'è bisogno di avvertire il cliente.....
X nu image:anche nel caso dell'intestazione di max tre schede la Tim diceva di aver ragione(e ci saranno stati come dici tu fior fiore di avvocati....), guarda caso il garante ha dato ragione a me e ha condannato la tim a pagare(e la Tim zitta e ha pagato...)...
MA QUALE FIORE DI AVVOCATI?!?!?!

LA tim nn ha capito che contro di me sta sbattendo la testa contro un muro...più la uno la sbatte più uno ci si fa male....sarà che poi te ne accorgi tutto d'un colpo che ti stai dissanguando xchè te lo dice una terza persona che il muro nn si romperà mai e ti intimerà di smetterla...come è già successo....(il problema è che quando te lo dice il terzo la TIm capisce...)
CIao


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
06.03.2004 - 20:00
nu image ha scritto:

> E' una lotta contro i mulini a vento...

Già...la teoria è bella ma la pratica lo è molto meno.


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
06.03.2004 - 20:48
..sai com'è, è facile improvvisarsi tutti Grande Mazinga..questo poi, con sta'storia del muro, una paura...


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
07.03.2004 - 02:04
La possibilità di modifica delle tariffe non è, a mio avviso, una clausola vessatoria in
quanto queste, come da te riportato, sono: "le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenza, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".
Procurandoti un codice recente potrai trovare che addirittura le clausole vessatorie dovrebbero essere ampliamente discusse e spiegate prima della loro firma.

Il fatto che per le carte prepagate non si firmi un contratto scritto, fa si che molte
condizioni che regolano il rapporto contrattuale e quindi i nostri diritti non siano
conosciuti a chi non abbia cultura giuridica,
infatti pare che solo alcune siano riportate sul retro della confezione nelle quali vengono commercializzate e quindi implicitamente accettate (per TIM: "con l'apertura della presente confezione, il cliente accetta, senza alcuna riserva tutte le condizione sopra riportate";)
a queste condizioni si aggiungono quelle comprese nella "Carta del Cliente" (ogni gestore di telefonia mobile per legge deve avere una "Carta dei Servizi) che recita:
a) "Modifiche alle condizioni contrattuali:
Ogni modifica che renda più onerose per i Clienti le condizioni iniziali di offerta del
servizio, sarà adeguatamente e tempestivamente comunicata con avvisi sui maggiori organi di stampa nazionali, e altri mezzi di informazione. In ogni caso puoi ottenere dettagliate informazioni attraverso il nostro Servizio Assistenza Clienti (numero gratuito 119). Se entro 15 giorni dal ricevimento del Rendiconto Telefonico in cui siano menzionate le eventuali variazioni non avrete provveduto ad inviare comunicazione di recesso con raccomandata A/R, le nuove condizioni si intenderanno a tutti gli effetti da te accettate."
b) "Periodo di validità:
...
"Se trascorrono 13 mesi senza che il servizio sia stato ricaricato, questo viene disattivato, non è più utilizzabile e non si potrà ottenere il rimborso dell'eventuale credito residuo."

Così come è formulato a) pare si riferisca ai soli contratti postpagati, per una qualche regola pare comunque che sia lecita la modifica delle condizioni contrattuali anche per i prepagati. Anzi TIM, rispetto a Vodafone e Wind, ci tutela ulteriormente con: "Resta salva la facoltà di TIM di modificare la presente offerta commerciale, fermo restando il diritto del Cliente ad esaurire il credito telefonico residuo alle condizioni commerciali di offerta vigenti al momento dell'acquisto." (per questo la trovata della modifica al momento della ricarica, ma era successo anche per Flash Tim + 3xTe?)

La domanda da porsi è: posso farmi rimborsare il credito? Io non lo credo possibile, con l'attuale legislazione, in quanto le condizioni delle prepagate non prevedono il rimborso del credito (se non finite una scheda Telecom, anche nel caso vi sia stato un aumento dei costi, mica vi rimborsano). Io, come altri, ho ricevuto dalla Wind il rimborso di una prepagata Blu, ma in quel caso si era in presenza di una cessione di contratto e il mio consenso era necessario in quanto non è la stessa cosa avere il servizio garantito da un gestore o dall'altro.
Cosa diversa potrebbe e dovrebbe essere se passate ad un abbonamento (il contratto con TIM è a tempo indeterminato, con un mese di preavviso potete recedere; Wind non permette il passaggio con credito superiore a €uro 200 , un motivo ci sarà).

Tipici contratti in cui spesso vi sono modifiche alle condizioni economiche sono quelli bancari (tassi), la modifica può avvenire in forza di una specifica clausola. Proprio per tutelare il contraente più debole vi è nel Testo Unico articolo che permette di recedere dal contratto entro x giorni alle condizioni precedenti, senza penali. Ora però questo non impedisce che la banca ti chieda legalmente fior di quattrini per la chiusura del conto o lo spostamento dei titoli ad altro istituto (in quanto condizioni precedenti alla modifica).

Come mi comporterò io?
Pur avendone già una andrò a comprare un'altra A190 a €uro 10 che, dopo il 26 aprile, tenterò di permutare con un "Sera ricaricabile in euro", piano da me rimpianto.
Sono convinto:
a) che il bonus di € 1,86 mi estenderà sempre la validità, perchè si possa modificare questa condizione dovrei esaurire il credito e / o ricaricare (non ne vedo la necessità ;) ,
b) le promozioni potrebbero non estendere più, sono condizioni della promozione e non della tariffa,
c) l'attivazione di promozioni e Last Minute sull'A190 potrebbero contenere clausole nascoste abilmente di modifica delle condizioni alla stregua della ricarica, occhio,
d) circa le donazioni di ricariche da parte di amici che chiamano il 4916 ricordo che le donazioni devono essere accettate, tramite reclamo all'agcom si dovrebbe risolvere tutto ...
nel caso di gente che sbaglia dovrebbe essere più difficile,
e) penso a una portabilità con 2in1 per far si che il numero A sul quale ricaricare non sia conosciuto.

Fabio Stat


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
07.03.2004 - 03:33
nn centra niente il passaggio da una azienda a un'altra...il fatto è che la blu aveva una clausola finale come la tim che diceva xò che in caso di variazioni l'eventuale credito residuo sarebbe stato rimborsato, e così è stato fatto...tutto qui....


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
07.03.2004 - 09:33
nu image ha scritto:

> ..sai com'è, è facile improvvisarsi tutti Grande Mazinga..

Già.... ::bla:: ::bla::

> questo poi, con sta'storia del muro, una paura...

Sai che grasse risate in tim... :D :D


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
07.03.2004 - 09:40
infatti io nn volevo fare paura a nessuno...assolutamente no.....figurati se la Tim ha paura di me...


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
07.03.2004 - 10:39
pavonis1

Se ti aspetti discorsi legali in questo forum, è solo perdita di tempo.

Il 95% delle persone che frequentano questo forum sono persone che ci hanno sguazzato con le A190 e i bugs, quindi non ti aspettare da loro un discorso a favore di eventuali azioni legali nei confronti di Tim.

Non faccio nomi, ma i due delatori che ironizzano fanno capire il tutto.


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
07.03.2004 - 11:09
Groove, figliolo,

abbiamo mai consumato anche solo un tramezzino innaffiandolo con una buona birra io e te ?
Mai..
abbiamo mai discettato di questioni filosofiche all'ombra di un sicomoro nei lunghi, afosi e soleggiati pomeriggi agostani ?
Mai..

Pertanto, astieniti, tenero virgulto, paffuto frugoletto, dall'etichettare come "delatore" una persona di cui ignori in toto come la pensi a riguardo : utilizzo A190 da qualche mese, in quanto da me ritenuta ottima per chiamare mia madre, la quale mi intrattiene ben oltre i 10 minuti ogni qualvolta io la contatti.

Di bugs sfruttati - a parte che non ho nè il tempo per occuparmene nè di certo mi ingegno a cercarne - l'interesse che posso averne è pari allo zero assoluto.

La mia ironia va letta in tal senso, chi mi conosce almeno desumendo da come posto in questo forum, tipo l'altro "delatore", sa come la penso e l'ha ben compreso.

Un vecchio adagio veneto recita all'incirca così : "Prima de parlar, tàsi (taci)"...


Re: Modifiche A190 - Dal Codice Civile: sulle clausole vessatorie
07.03.2004 - 11:27
Il primo è stato colpito....e affondato!


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