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RECESSO

Inviato da sami 
RECESSO
10.11.2008 - 17:02
allora vi posto il codice del consumo


Articolo 64
Esercizio del diritto di recesso
1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali
commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne
il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo
65, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una
comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine,
anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore
successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio
postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso
di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto
di recesso.
ARTICOLO 65 - DECORRENZE
1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il
termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui
all’articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine,
dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione
di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora
al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista
il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti
la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del
professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso
da quello oggetto del contratto.
Articolo 53
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto
duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste
dall’articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto.
Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore
anche le seguenti informazioni:
a) un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai
sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all’articolo 65, comma 3;
b) l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare
reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;


VA DA SE CHE SI RIENTRA NELL'ARTICOLO 65 COMMA 1 LETTERA A IN QUANTO H3G (VEDI ARTICOLO53) NON HA INVIATO TUTTE LE INFORMAZIONI PER ISCRITTO IN BASE ALL'ARTICOLO 52 PRIMA O AL MOMENTO DEL CONTRATTO E DEVONO ANCHE FORNIRE INFORMAZIONI SUL DIRITTO DI RECESSO (VEDI ART. 53 COMMA 1 LETTERA A)
INFATTI H3G INVIA IL PACCO, MA PER RITIRARE IL PACCO SI DEVE FIRMARE IL CONTRATTO, MA NON VI E' ASSIEME AL CONTRATTO IL MODULO PER RECEDERE

TRUFFA TRUFFA TRUFFA TRUFFA TRUFFA DIREI CHE A QUESTO PUNTO E' IL CASO DI INFORMARE LA FEDERCONSUMATORI


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