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53600€ per Pubblicità ingannevole: "Passa a Vodafone-Telefono No Problem-"

Inviato da Massimo 
53600€ per Pubblicità ingannevole: "Passa a Vodafone-Telefono No Problem-"
07.12.2007 - 13:59
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Provvedimento n. 17587

NELLA SUA ADUNANZA dell’8 novembre 2007;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dai Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;

VISTO il proprio provvedimento del 17 maggio 2007, con cui è stata rigettata l’istanza di sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:
.....
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

13. In via preliminare, si rileva che la valutazione della fattispecie in esame è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.
14. Lo spot televisivo in contestazione è diretto a promuovere l’offerta di portabilità del numero mobile verso l’operatore Vodafone denominata “Passa a Vodafone (Telefono no problem)” che prevede, a vantaggio del cliente che intenda migrare verso l’operatore pubblicitario con la formula “abbonamento no tax”, i seguenti vantaggi: (i) la possibilità di non sostenere più, per dodici mesi, l’onere mensile della tassa di concessione governativa, il cui importo è, infatti, rimborsato sotto forma di credito residuo; (ii) la possibilità di usufruire, sempre per la durata di dodici mesi, di una tariffazione minutaria per il traffico voce nazionale pari a cinque centesimi più quindici centesimi per il cd. scatto alla risposta e (iii) di ottenere gratuitamente in proprietà un terminale mobile a condizione di effettuare un traffico voce mensile in uscita pari a venti euro.
15. Nel caso di specie, il messaggio sembra presentare con sufficiente chiarezza le informazioni relative alle caratteristiche del piano tariffario abbinato all’offerta (tariffazione minutaria unica ossia indipendente dalla direttrice di traffico chiamata e importo del c.d. scatto alla risposta).
16. In merito e in adesione al parere reso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si osserva infatti che, seppur maggior enfasi è conferita al costo minutario della chiamata (perché riportata in caratteri di maggior evidenza grafica, posizionati centralmente e che appaiono in sincrono rispetto alla voce fuori campo), tuttavia l’indicazione dell’importo alla risposta appare immediatamente al di sotto dell’importo della tariffazione minutaria, in caratteri di facile percezione e per un tempo di permanenza che ne consente la lettura.
17. Del pari, e come rilevato dal predetto parere, lo spot in esame rende sufficientemente avvertito il pubblico della circostanza che l’acquisizione in proprietà del telefonino abbinato alla proposta commerciale reclamizzata è condizionata al raggiungimento mensile di un importo di traffico voce in uscita pari a venti euro.
18. Per contro, il messaggio in contestazione omette completamente alcune limitazioni che - se conosciute - sembrano, contrariamente a quanto ritenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, idonee a modificare sensibilmente la percezione complessiva, da parte dei consumatori, dell’offerta reclamizzata.
19. Devono, infatti, ritenersi omissioni informative rilevanti: (i) sia la mancata indicazione dell’obbligo per il cliente che aderisca all’offerta proposta di restare vincolato all’operatore per ventiquattro mesi, salvo pagamento di una penale in caso di recesso anticipato; (ii) sia l’omessa indicazione che, in caso di mancato raggiungimento della soglia mensile minima di traffico voce in uscita, saranno accreditati al cliente nove euro (iii) sia l’omissione della limitazione rappresentata dal fatto che l’unica modalità di pagamento ammessa per aderire all’offerta sia la domiciliazione su carta di credito.
20. La mancata indicazione della durata minima obbligatoria del contratto appare, infatti, rilevante al fine del corretto orientamento delle scelte del consumatore sia in senso assoluto, perché questi deve essere consapevole che per due anni dall’adesione alla promozione non potrà sostanzialmente più profittare di sopravvenute offerte di MNP da parte degli altri operatori mobili, sia perché, nel caso di specie, l’impianto generale del messaggio è costruito nel senso di lasciar intendere al consumatore che questi al massimo resterà vincolato all’offerta per dodici mesi (“Oggi chi passa a Vodafone ha un telefono Samsung gratis e parla con tutti 1 anno a soli 5 centesimi al minuto”), dopo di che sarà libero da ulteriori impegni con Vodafone e, quindi, potrà considerare proposte di altri operatori, considerato anche che la tariffazione reclamizzata non sembra trovare, stando al tenore letterale del citato claim più applicazione.
21. Del pari, rispetto a un messaggio che enfatizza la gratuità di un telefonino, assume rilevanza la circostanza che tale telefonino non sia fornito al cliente senza alcun esborso, ma sia soggetto a una particolare forma di sovvenzionamento, per cui o il cliente raggiunge una determinata soglia minima mensile di traffico voce in uscita o dovrà corrispondere mensilmente nove euro.
22. La stessa rilevanza sembra assumere anche l’omessa indicazione dell’obbligo di domiciliazione su carta di credito, in quanto idonea a lasciar intendere erroneamente a tutti i consumatori, compresi quelli che non siano titolari di una carta di credito o non intendano utilizzarla per la domiciliazione di pagamenti, di poter attivare l’offerta reclamizzata potendoli indurre, sul falso presupposto di potervi aderire, a non considerare eventuali promozioni di operatori concorrenti, e pregiudicandone in tal modo il comportamento economico [V., in particolare, provvedimento n. 15191, dell’8 febbraio 2006, PI4970 – VODAFONE TI REGALIAMO IL VIDEOTELEFONINO, in Boll. n. 6/06.].
23. Il rinvio a fonti informative ulteriori e diverse rispetto al messaggio pubblicitario non vale, come conferma costante prassi dell’Autorità e giurisprudenza amministrativa, a sanare la predetta carenza informativa, in quanto tutte le informazioni che attenuano in modo considerevole la portata della promozione pubblicizzata devono essere fornite contestualmente, potendo il rimando ad altra fonte informativa servireal più ad integrare i contenuti dell’offerta proposta, ma non a circoscriverne la portata.

DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Vodafone Omnitel N.V., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla società Vodafone Omnitel N.V. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 53.600€ (cinquantatremilaseicento euro).


Re: 53600€ per Pubblicità ingannevole: "Passa a Vodafone-Telefono No Problem-"
07.12.2007 - 16:13
53600 euro?? Si metteranno a ridere..


Re: 53600€ per Pubblicità ingannevole: "Passa a Vodafone-Telefono No Problem-"
09.12.2007 - 16:25
....magari con € 53.600 per OGNI NEGOZIANTE.....la prossima volta sarebbero un po' più chiari !!!!!!!!!!


53.600 € sono bruscolini per Vodafone.
Anche aggiungendo uno zero (536.000 €) la multa sarebbe comunque insufficiente ad impensierire Vodafone e quindi non costituirebbe un deterrente contro ulteriori spot ingannevoli.
Una soluzione equa sarebbe stata 53.600 € per ogni giorno di programmazione dello spot.
Questo avrebbe costituito un serie deterrente.
Ecco perché ora impazza la pubblicità della carta auguri che fa dire alla Blasi che ha fatto 300 telefonate gratis!
Invece le 300 telefonate gratis costano 57€!
Quanto sarà la multa in questo caso (sempre che gliela diano)?


Re: 53600? per Pubblicità ingannevole: "Passa a Vodafone-Telefono No Problem-"
16.12.2007 - 00:10
per chi fattura oltre 600 milioni di euro al mese neanche 60 mila euro di multa? quindi, se non ho sbagliato i conti e da una parte lo spero, con la stessa proporzione chi guadagna 3 mila euro lordi al mese dovrebbe avere multe da 0,3 euro! delle 2 l'una o abbassano le multe a noi o le alzano ai gestori telefonici!


azzo Lenders hai detto una cosa sacrosanta!..poi quello che mi fà ridere è che mentre stanno assegnando queste multe,i gestori stanno guadagnando come un rubinetto aperto...poi in questo periodo Natalizio!.....


la multa ovviamente non se la cag4no di striscio visto che con tutte le pubblicità che fann i prezzi che i media vogliono metterebbero a posto il 3erzo mondo!..quello che forse li turba è lo sputtanamento ma comunque se ne viene a sapere solo tramite questi canali per appassionati perchè in giro di certo non se ne parla,forse sul televideo a pg 346 di mediavideo.


....Natale a tutti!


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